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  domenica 5 settembre 2010  
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PREMESSA - lunedì 16 gennaio 2006

In tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie convivono oggi, in attesa della approvazione di una legge generale sulla rappresentanza sindacale, due modelli di r.s.u.: uno di origine pattizia in vigore nel settore privato ed uno di fonte legislativa operante nell’area del pubblico impiego.
I due modelli, pur ispirati da una comune filosofia, si differenziano in alcuni aspetti, segnatamente nella composizione: mista (due terzi dei componenti eletti ed un terzo designato) in quelle pattizie del settore privato; tutte elettive quelle della pubblica amministrazione.
Da rilevare che in quest’ultima area, le elezioni per la costituzione delle r.s.u. assumono un particolare rilievo in quanto i risultati elettorali concorrono a determinare la rappresentatività delle associazioni sindacali.
Infatti, vengono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale.
Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle r.s.u. rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.

 
 
NATURA - lunedì 16 gennaio 2006

Guardando ai suoi tratti caratteristici, la Rappresentanza Sindacale Unitaria si presenta come un organismo:
di tipo unico: intanto perchè prefigura lo stesso modello di rappresentanza valido per tutte le realtà lavorative e per tutti i settori produttivi, recuperando, in questo senso, quella carenza propria dei Consigli di Fabbrica che si erano consolidati nel settore industriale, ma non erano riusciti ad imporsi negli altri. La r.s.u. è una struttura di tipo unico anche per due altre ragioni: in primo luogo perchè è costituita sulla base di un unico canale elettivo; in secondo luogo, perchè esercita tanto i poteri di contrattazione che quelli di consultazione e partecipazione.
di tipo elettivo: perchè è espressa e legittimata dal voto diretto ed immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali.
di rappresesentanza generale: proprio il fatto di essere legittimata dal voto di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti, conferisce alla r.s.u. la capacità di rappresentare tutti gli occupati nella realtà lavorativa.
di tipo pluralistico: in quanto è aperta alla rappresentanza di tutte le associazioni costituite in sindacato presenti nella unità produttiva od amministrativa ed anche perchè favorisce una adeguata composizione professionale e di genere della rappresentanza.

 
 
DOVE E CHI PUO COSTITUIRLA - lunedì 16 gennaio 2006

Si può costituire una Rappresentanza Sindacale Unitaria in tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15 dipendenti.
L’iniziativa per la costituzione della r.s.u. può essere assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle:
- associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle r.s.u.;
- associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità produttiva od amministrativa;
- da altre forme associative dei lavoratori, purchè formalmente costituite.
A partire dai successivi rinnovi, anche la r.s.u. uscente può assumere l’iniziativa di indire le elezioni

 
 
COMPITI E FUNZIONI - - mercoledì 15 marzo 2006

La r.s.u. ha compiti di rappresentanza generale dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Tali compiti vengono svolti:
- sul versante delle relazioni industriali attraverso l’esercizio delle funzioni di controllo, gestionali, di verifica applicativa, di consultazione, nonchè dall’esercizio dei diritti di informazione previsti dalla legge e dai contratti.
- sul versante contrattuale in quanto ha la titolarità, unitamente alle associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità lavorativa o nel comparto, alla contrattazione collettiva integrativa
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DURATA DEL MANDATO E SOSTITUZIONE DELL'INCARICO - lunedì 16 gennaio 2006

I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50 per cento degli stessi pena la decadenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dagli accordi e dai regolamenti vigenti.
Per quanto riguarda la sostituzione dei componenti dimissionari occorre tenere presente se si tratta di una r.s.u. del settore privato o di una dell’area del pubblico impiego.

 
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