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| NATURA - lunedì 16 gennaio 2006Guardando ai suoi tratti caratteristici, la Rappresentanza Sindacale Unitaria si presenta come un organismo: di tipo unico: intanto perchè prefigura lo stesso modello di rappresentanza valido per tutte le realtà lavorative e per tutti i settori produttivi, recuperando, in questo senso, quella carenza propria dei Consigli di Fabbrica che si erano consolidati nel settore industriale, ma non erano riusciti ad imporsi negli altri. La r.s.u. è una struttura di tipo unico anche per due altre ragioni: in primo luogo perchè è costituita sulla base di un unico canale elettivo; in secondo luogo, perchè esercita tanto i poteri di contrattazione che quelli di consultazione e partecipazione. di tipo elettivo: perchè è espressa e legittimata dal voto diretto ed immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali. di rappresesentanza generale: proprio il fatto di essere legittimata dal voto di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti, conferisce alla r.s.u. la capacità di rappresentare tutti gli occupati nella realtà lavorativa. di tipo pluralistico: in quanto è aperta alla rappresentanza di tutte le associazioni costituite in sindacato presenti nella unità produttiva od amministrativa ed anche perchè favorisce una adeguata composizione professionale e di genere della rappresentanza. |
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| DOVE E CHI PUO COSTITUIRLA - lunedì 16 gennaio 2006Si può costituire una Rappresentanza Sindacale Unitaria in tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15 dipendenti. L’iniziativa per la costituzione della r.s.u. può essere assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle: - associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle r.s.u.; - associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità produttiva od amministrativa; - da altre forme associative dei lavoratori, purchè formalmente costituite. A partire dai successivi rinnovi, anche la r.s.u. uscente può assumere l’iniziativa di indire le elezioni |
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| COMPITI E FUNZIONI - - mercoledì 15 marzo 2006La r.s.u. ha compiti di rappresentanza generale dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Tali compiti vengono svolti: - sul versante delle relazioni industriali attraverso l’esercizio delle funzioni di controllo, gestionali, di verifica applicativa, di consultazione, nonchè dall’esercizio dei diritti di informazione previsti dalla legge e dai contratti. - sul versante contrattuale in quanto ha la titolarità, unitamente alle associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità lavorativa o nel comparto, alla contrattazione collettiva integrativa. |
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| DURATA DEL MANDATO E SOSTITUZIONE DELL'INCARICO - lunedì 16 gennaio 2006I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50 per cento degli stessi pena la decadenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dagli accordi e dai regolamenti vigenti. Per quanto riguarda la sostituzione dei componenti dimissionari occorre tenere presente se si tratta di una r.s.u. del settore privato o di una dell’area del pubblico impiego. |
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