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  domenica 5 settembre 2010  
SPECIALE MOBBING
Demansionamento, mobbing, danno professionale, biologico, esistenziale, morale.
LEGGI E SENTENZE
Un noto esperto Giuslavorista di indiscussa fama, rende chiari e limpidi tutti gli argomenti trattati dalle leggi e sentenze relativi alla legge 30 e all'art. 2112. Dal sito esternalizzati.it
SICUREZZA SUL LAVORO, VARATO IL DECRETO

La parola d’ordine è lotta al sommerso, per sconfiggere le morti bianche e prevenire gli infortuni sul lavoro. Il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, predisposto dai ministri del Lavoro e della Salute, vuole essere una pietra miliare per contrastare l'ecatombe di poveri lavoratori che a malapena riescono a portare 1200 euro a casa.

Fra le novità del provvedimento, che interessa tutti i settori e tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro, la lotta al sommerso e al lavoro irregolare, che sono tra le principali cause degli incidenti e degli infortuni, proprio perché è proprio lì che le condizioni di salute dei lavoratori sono spesso poco tutelate o del tutto ignorate.

Il provvedimento impone responsabilità alle aziende che ricorrono a sub appalti, introducendo norme che riconducono la responsabilità della sicurezza, e quindi degli eventuali infortuni, all’azienda appaltante e non più solo a quella sub appaltatrice. «Un aspetto significativo - dice il ministro Turco - perché ben l’85% degli infortuni con esito mortale avviene proprio nell’ambito dei sub appalti dove le attuali leggi non sempre riescono a risalire alle effettive responsabilità, pena , IL CARCERE »

I punti importanti del decreto sono :

  • LE SANZIONI ; I responsabili delle aziende che non redigono il documento di valutazione del rischio, vengono adesso puniti con sanzioni che vanno dall'ammenda fino all' arresto fino a 18 mesi.
  • L'INTERDIZIONE; Tutte quelle aziende che non rispettano le norme di sicurezza, o vengono scoperte con manodopera in nero vengono interdette dalla partecipazione agli appalti pubblici e anche alle gare d'asta.
  • GLI APPALTI ; Il committente di appalti e subappalti risponde di tutti gli incidenti che avvengono nei diversi cantieri o siti che coinvolgano i lavoratori delle ditte appaltatrici.

 

                    

                  RSUSIRTINEWS

 

PRIVACY, ORAMAI SIAMO ALL'ALLARME SOCIALE

 

E' legittimo il controllo elettronico a distanza dell'attività dei lavoratori?

 

L'articolo 4 della legge 300/70 (il cosiddetto "Statuto dei lavoratori") stabilisce che è fatto divieto all'imprenditore di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti; è tuttavia ammessa la possibilità di installare sistemi che abbiano finalità organizzative o produttive (come nel caso dei telefoni elettronici, dei computer e dei tesserini magnetici) e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che venga preventivamente (cioè prima dell'installazione) raggiunto un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature. In mancanza di accordo con le RSA, su richiesta del datore di lavoro, deve essere l'Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire le modalità di uso delle apparecchiature elettroniche.(Nel caso di Milano ha dato esito positivo ma l'azienda per ogni centro deve chiedere il parere dell'ente)

In assenza di tali definizioni dell'utilizzo dei sistemi elettronici, la loro installazione e il loro utilizzo debbono ritenersi assolutamente illegittimi e contrari alla legge. In tali casi è possibile rivolgersi sia al giudice del lavoro, sia al giudice penale per chiedere che sia inibito al datore di lavoro di continuare a utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dei lavoratori.

Gli accordi di regolamentazione di tali sistemi invece debbono essere finalizzati a impedire la individuazione dell'utente. In altre parole, la chiave di accesso al sistema (la cosiddetta password) anziché essere individuale, e consentire il riconoscimento del soggetto, deve essere collettiva (perlomeno per gruppi omogenei di lavoratori) per consentire quindi l'anonimato all'utente e impedire l'attività di controllo che la legge vieta. Solo in tal modo è possibile infatti sfuggire al controllo del Grande Fratello.

 

 

E' legittimo contestare al lavoratore l'effettuazione di telefonate personali?

 

Ormai quasi tutte le aziende di medio-grosse dimensioni sono dotate di centraline telefoniche elettriche che effettuano tutte le registrazioni indicate. Ove non sia possibile risalire a chi ha effettuato la telefonata (ad esempio perché varie persone utilizzano lo stesso apparecchio) non si pone il problema di violazione di norme di legge. Se invece l'utente risulta riconoscibile dal calcolatore (perché ad ogni interno corrisponde un ben preciso soggetto) la questione diviene più complessa, e le violazioni di legge possono essere diverse.

Innanzitutto il nostro ordinamento (all'art. 4 L. 300/70) stabilisce che è vietata qualunque forma di controllo a distanza sull'attività dei dipendenti effettuata a mezzo di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature. Ne consegue che per chi utilizza il telefono come strumento di lavoro si pone immediatamente un problema di violazione dell'art. 4, in quanto il datore di lavoro è in grado di controllare a distanza, l'attività del dipendente.

In secondo luogo l'art. 8 L. 300/70 stabilisce che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini sul dipendente che non siano relative alla sua attitudine personale. Ora, la ricostruzione delle telefonate personali di un soggetto può consentire di verificare che ha telefonato sovente al suo sindacato, al suo partito politico, all'istituzione religiosa di cui per ipotesi faccia parte, e consente quindi di ricostruire un profilo del dipendente, sul piano dei rapporti sociali, che altro non è se non un'indagine sulle opinioni, e comunque su tutta una serie di fatti estranei alla valutazione dell'attitudine professionale del dipendente. Quindi si può sicuramente parlare anche di violazione dell'art. 8 L. 300/70.

Sia l'art. 4 che l'art. 8 sono poi anche sanzionati penalmente.

Le centraline telefoniche elettroniche sono poi ancora probabilmente sospette sul piano dell'antisindacalità o comunque su quello della libertà sindacale, in quanto con la registrazione del numero chiamato consentono di verificare, ad esempio, quante volte in un certo periodo di tempo, ogni lavoratore abbia telefonato alla propria organizzazione sindacale, con ciò consentendo al datore di lavoro una sorta di graduatoria dell'impegno sindacale "interno

 

 

Oggi sul lavoro vengono utilizzati molti strumenti che, almeno potenzialmente, sono lesivi della privacy. Si pensi al tesserino magnetico,utilizzato per recarsi da una centrale all'altra,al palmare che in ogni momento segnala la tua posizione;al telefonino aziendale totalmente sotto il controllo della società; o ancora al computer usato per lavoro che è in grado di registrare tutta l'attività lavorativa. Non è eccessivo questo controllo?

 

 

Ciascuno dei tipi di controllo indicati sono dotati di un elevato indice di pericolosità per il lavoratore dipendente. Tuttavia, esaminati separatamente non danno ancora la dimensione esatta del fenomeno, che invece si può cogliere se si pensa che l'imprenditore dispone già legittimamente di una serie di dati sul dipendente (quelli raccolti al momento dell'assunzione, quelli raccolti giornalmente dall'ufficio del personale circa le presenze, le assenze, le malattie, i permessi, la partecipazione a scioperi e assemblee, etc.)

Questi dati, opportunamente aggregati e integrati con quelli raccolti dal calcolatore sulla qualità e quantità dell'attività lavorativa, con quelli raccolti, sempre dal calcolatore, sulle telefonate (di lavoro e personali) e, infine, con quelli raccolti attraverso l'uso dei badges sui movimenti dell'intera giornata lavorativa, tutti questi dati uniti ed elaborati consentono al datore di lavoro la costruzione di un profilo completo del dipendente, sulla base del quale verranno operate tutte le decisoni aziendali che lo riguardano. In questo modo dunque è veramente possibile il controllo totale del dipendente.

Nè può dirsi che tutti i dati contenuti in questo profilo completo del dipendente sono già comunque in possesso del datore di lavoro, in quanto una grossa parte di essi non potrebbe mai essere raccolta maualmente; inoltre la pericolosità di tale raccolta elettronica di dati deriva dalle stesse ragioni che hanno determinato la creazione di una legislazione a tutela della privacy del cittadino a fronte della raccolta e della elaborazione elettronica dei dati personali. L'allarme sociale non è infatti determinato dalla conoscenza da parte della pubblica amministrazione di una lunga serie di dati generali, di cui peraltro è già in possesso, bensì dal fatto che tali dati, anziché essere distribuiti tra vari uffici, organi, archivi, siano tutti tra loro collegabili per mezzo del calcolatore, sino a poter creare un profilo completo del cittadino. Quel che si teme dal calcolatore è in sostanza il fatto che esso consente di riunire dati sparsi in vari schedari e provenienti da fonti diverse, ma tutti riferibili alla stessa persona, integrandoli in un unico sistema e consentendo quindi di ricostruire di ognuno i movimenti, gli interessi, le abitudini, etc.

A tutela del lavoratore, oltre agli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori (che vietano il controllo a distanza mediante calcolatore dell'attività del dipendente, e le indagini su tutti i fatti relativi al dipendente che non riguardino la sua attitudine professionale) c'è oggi la legge 675/96 (a tutela della privacy del cittadino) che all'art. 13 prevede il diritto di accesso ai propri dati personali (detenuti dal datore di lavoro) e la possibilità di chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione.

LA DOTTRINA
Proponiamo un articolo di dottrina che tratta il tema
Da "Lavoro e previdenza oggi"
 
Il procedimento previsto dall’art. 4 L. 300/70
Come su visto gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro ma nel contempo che consentano il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, sono consentite purchè venga attuata la procedura prevista dalla legge.
Tale procedura prevede un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale( RSU) o in mancanza di questa ( cosa certamente ora inverosimile ) con la Commissione interna. In difetto di tale accordo il datore di lavoro può rivolgersi all’Ispettorato del lavoro(oggi Direzione del lavoro) che decide in merito ed in caso positivo detta le modalità per l’uso degli impianti.
Con riguardo alla procedura in esame sono stati puntualizzati alcuni aspetti:.
(1)la competenza a trattare ed eventualmente a stipulare l’accordo spetta unicamente alla rappresentanza sindacale aziendale(RSU) : " in ragione della tassatività dei soggetti indicati dal secondo comma dell’art.4" non è sufficiente "a legittimare tale installazione un’intesa raggiunta dal datore di lavoro con organi di coordinamento delle rsa di varie unità produttive" ( Cass.9211/97 cit.)
(2) l’accordo stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali ha validità erga omnes (19 )
(3)l’accordo deve essere stipulato al momento della installazione dell’impianto: " esso…è assolutamente necessario non soltanto al funzionamento ma anche alla stessa messa in opera della relativa struttura" ( Cass. 9211/97 cit.)
(4)l’installazione in mancanza di stipulazione dell’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali costituisce condotta antisindacale in quanto " comportamento lesivo di interessi di una larga parte dei lavoratori, in concreto idoneo a provocare un conflitto con i sindacati, di essi rappresentativi , e, per di più, finanche a prescindere dall’effettivo scopo repressivo" ( Cass. 9211/97 cit.).Ciò consente una duplice tutela(20) in quanto affianca all’azione individuale esperibile dai singoli lavoratori( sia in via ordinaria che con procedimento di urgenza) a tutela del diritto soggettivo individuale violato anche un’azione delle OO.SS. in forza dell’art. 28 L.300/70, azione quest’ultima sicuramente più efficace e tempestiva per le sue caratteristiche .E’ consentito ai lavoratori uti singuli anche di impugnare lo stesso accordo per illegittimità ( per assenza dei presupposti di legge)E’ opportuno inoltre ricordare che la violazione dell’art.4 costituisce illecito penale punito con l’ammenda o con l’arresto ( in forza dell’art. 38 dello Statuto) e , ai fini della punibilità, è richiesto l’elemento soggettivo del dolo ( 21)..
la procedura si ritiene applicabile oltre che per le ragioni espressamente previste anche per esigenze di tutela del patrimonio aziendale.
(6) si ritiene che i dati raccolti con gli apparecchi di controllo a distanza non possano essere utilizzati per procedure disciplinari a carico del lavoratore controllato (22 ter).
L'AVVOCATO RISPONDE
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