E' legittimo il controllo elettronico a distanza dell'attività dei lavoratori?
L'articolo 4 della legge 300/70 (il cosiddetto "Statuto dei lavoratori") stabilisce che è fatto divieto all'imprenditore di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti; è tuttavia ammessa la possibilità di installare sistemi che abbiano finalità organizzative o produttive (come nel caso dei telefoni elettronici, dei computer e dei tesserini magnetici) e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che venga preventivamente (cioè prima dell'installazione) raggiunto un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature. In mancanza di accordo con le RSA, su richiesta del datore di lavoro, deve essere l'Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire le modalità di uso delle apparecchiature elettroniche.(Nel caso di Milano ha dato esito positivo ma l'azienda per ogni centro deve chiedere il parere dell'ente)
In assenza di tali definizioni dell'utilizzo dei sistemi elettronici, la loro installazione e il loro utilizzo debbono ritenersi assolutamente illegittimi e contrari alla legge. In tali casi è possibile rivolgersi sia al giudice del lavoro, sia al giudice penale per chiedere che sia inibito al datore di lavoro di continuare a utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dei lavoratori.
Gli accordi di regolamentazione di tali sistemi invece debbono essere finalizzati a impedire la individuazione dell'utente. In altre parole, la chiave di accesso al sistema (la cosiddetta password) anziché essere individuale, e consentire il riconoscimento del soggetto, deve essere collettiva (perlomeno per gruppi omogenei di lavoratori) per consentire quindi l'anonimato all'utente e impedire l'attività di controllo che la legge vieta. Solo in tal modo è possibile infatti sfuggire al controllo del Grande Fratello.
E' legittimo contestare al lavoratore l'effettuazione di telefonate personali?
Ormai quasi tutte le aziende di medio-grosse dimensioni sono dotate di centraline telefoniche elettriche che effettuano tutte le registrazioni indicate. Ove non sia possibile risalire a chi ha effettuato la telefonata (ad esempio perché varie persone utilizzano lo stesso apparecchio) non si pone il problema di violazione di norme di legge. Se invece l'utente risulta riconoscibile dal calcolatore (perché ad ogni interno corrisponde un ben preciso soggetto) la questione diviene più complessa, e le violazioni di legge possono essere diverse.
Innanzitutto il nostro ordinamento (all'art. 4 L. 300/70) stabilisce che è vietata qualunque forma di controllo a distanza sull'attività dei dipendenti effettuata a mezzo di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature. Ne consegue che per chi utilizza il telefono come strumento di lavoro si pone immediatamente un problema di violazione dell'art. 4, in quanto il datore di lavoro è in grado di controllare a distanza, l'attività del dipendente.
In secondo luogo l'art. 8 L. 300/70 stabilisce che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini sul dipendente che non siano relative alla sua attitudine personale. Ora, la ricostruzione delle telefonate personali di un soggetto può consentire di verificare che ha telefonato sovente al suo sindacato, al suo partito politico, all'istituzione religiosa di cui per ipotesi faccia parte, e consente quindi di ricostruire un profilo del dipendente, sul piano dei rapporti sociali, che altro non è se non un'indagine sulle opinioni, e comunque su tutta una serie di fatti estranei alla valutazione dell'attitudine professionale del dipendente. Quindi si può sicuramente parlare anche di violazione dell'art. 8 L. 300/70.
Sia l'art. 4 che l'art. 8 sono poi anche sanzionati penalmente.
Le centraline telefoniche elettroniche sono poi ancora probabilmente sospette sul piano dell'antisindacalità o comunque su quello della libertà sindacale, in quanto con la registrazione del numero chiamato consentono di verificare, ad esempio, quante volte in un certo periodo di tempo, ogni lavoratore abbia telefonato alla propria organizzazione sindacale, con ciò consentendo al datore di lavoro una sorta di graduatoria dell'impegno sindacale "interno
Oggi sul lavoro vengono utilizzati molti strumenti che, almeno potenzialmente, sono lesivi della privacy. Si pensi al tesserino magnetico,utilizzato per recarsi da una centrale all'altra,al palmare che in ogni momento segnala la tua posizione;al telefonino aziendale totalmente sotto il controllo della società; o ancora al computer usato per lavoro che è in grado di registrare tutta l'attività lavorativa. Non è eccessivo questo controllo?
Ciascuno dei tipi di controllo indicati sono dotati di un elevato indice di pericolosità per il lavoratore dipendente. Tuttavia, esaminati separatamente non danno ancora la dimensione esatta del fenomeno, che invece si può cogliere se si pensa che l'imprenditore dispone già legittimamente di una serie di dati sul dipendente (quelli raccolti al momento dell'assunzione, quelli raccolti giornalmente dall'ufficio del personale circa le presenze, le assenze, le malattie, i permessi, la partecipazione a scioperi e assemblee, etc.)
Questi dati, opportunamente aggregati e integrati con quelli raccolti dal calcolatore sulla qualità e quantità dell'attività lavorativa, con quelli raccolti, sempre dal calcolatore, sulle telefonate (di lavoro e personali) e, infine, con quelli raccolti attraverso l'uso dei badges sui movimenti dell'intera giornata lavorativa, tutti questi dati uniti ed elaborati consentono al datore di lavoro la costruzione di un profilo completo del dipendente, sulla base del quale verranno operate tutte le decisoni aziendali che lo riguardano. In questo modo dunque è veramente possibile il controllo totale del dipendente.
Nè può dirsi che tutti i dati contenuti in questo profilo completo del dipendente sono già comunque in possesso del datore di lavoro, in quanto una grossa parte di essi non potrebbe mai essere raccolta maualmente; inoltre la pericolosità di tale raccolta elettronica di dati deriva dalle stesse ragioni che hanno determinato la creazione di una legislazione a tutela della privacy del cittadino a fronte della raccolta e della elaborazione elettronica dei dati personali. L'allarme sociale non è infatti determinato dalla conoscenza da parte della pubblica amministrazione di una lunga serie di dati generali, di cui peraltro è già in possesso, bensì dal fatto che tali dati, anziché essere distribuiti tra vari uffici, organi, archivi, siano tutti tra loro collegabili per mezzo del calcolatore, sino a poter creare un profilo completo del cittadino. Quel che si teme dal calcolatore è in sostanza il fatto che esso consente di riunire dati sparsi in vari schedari e provenienti da fonti diverse, ma tutti riferibili alla stessa persona, integrandoli in un unico sistema e consentendo quindi di ricostruire di ognuno i movimenti, gli interessi, le abitudini, etc.
A tutela del lavoratore, oltre agli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori (che vietano il controllo a distanza mediante calcolatore dell'attività del dipendente, e le indagini su tutti i fatti relativi al dipendente che non riguardino la sua attitudine professionale) c'è oggi la legge 675/96 (a tutela della privacy del cittadino) che all'art. 13 prevede il diritto di accesso ai propri dati personali (detenuti dal datore di lavoro) e la possibilità di chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione.